Il tribunale, accogliendo le nostre puntuali contestazioni relative al contratto, titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo della banca – tanto sotto il profilo formale (fotocopie del contratto incomplete e difetto di prova del credito), quanto sostanziale (incertezza somma, prescrizione, usura e carenza di legittimazione attiva) – non ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenendo non accertate allo stato le condizioni di certezza e liquidità del credito. Accogliendo inoltre la nostra eccezione sulla carenza di effettività della procedura di mediazione espletata (per incompetenza territoriale dell’ente adìto) per un ingiunto e di mancato espletamento per l’altro (si tratta di rapporto bancario in cointestazione), ha disposto la mediazione delegata e rinviato direttamente per precisazione delle conclusioni, non ritenendo necessaria alcuna fase istruttoria.
Si tratta di un risultato di particolare pregio per l’attività del nostro Studio Legale BG&P, che abbiamo ritenuto utile condividere con la comunità dei migliori addetti ai lavori presenti su Linkedin.

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