Non può supplirsi all’onere dell’attore di provare i fatti costitutivi della domanda, ex art. 2697 c.c., con la richiesta rivolta al giudice di ordinare a controparte l’esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c/2 c.p.c.; pertanto, il giudicante potrà ordinare l’esibizione di un documento a norma dell’art. 210 c.p.c. solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non abbia finalità esplorative. Poiché, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., il cliente ha avuto la possibilità (avendone diritto) di ottenere in via stragiudiziale la disponibilità della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni, la S. C. ha affermato che l’istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione, oltre ai requisiti sopra accennati, possa ragionevolmente trovare accoglimento da parte del giudice solo a condizione che sia risultata vana la precedente richiesta.

News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.