Maggio 2016: relatore al convegno organizzato da Cimop (sindacato dei medici dell’ospedalità privata) sez. regionale Campania presso la sede dell’Ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri di Napoli e Provincia in Riviera di Chiaia n.9/c, dal titolo Responsabilità in ambito medico. Corso di aggiornamento sulle modifiche di legge Napoli 18 maggio 2016 .

Sotto il profilo penalistico, la riforma Gelli legge (art. 6) prevede l’inserimento dell’art. 590-ter nel codice penale (rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”) per cui il medico non sarà più responsabile, neppure per colpa grave, se rispetta le linee guida e le best practice  (che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità e aggiornate ogni due anni). Sotto il profilo civilistico, la riforma (art. 7) prevede distinzione tra medici e sanitari dipendenti da strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate – per i quali si prevede un regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile, dunque, con onere della prova a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale – e liberi professionisti e strutture sanitarie private non in convenzione (e prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina),  per i quali la responsabilità continuerà a rivestire natura contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del medico e della struttura e prescrizione  ordinaria decennale. L’art. 8 prevede una nuova condizione di procedibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento di un danno medico: il ricorso ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, già previsto dall’art. 696 bis del codice di procedura civile. Si sostituiscono pertanto i già esistenti tentativi di mediaconciliazione obbligatoria, di cui al DD.LL. n. 28/2010 e  132/2014. Infine, si prevedono: l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico (art.9), l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di stipulare polizze assicurative per danni da attività medico sanitaria (art.10), l’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria (art. 11), l’obbligo per la struttura di comunicazione al professionista dell’instaurazione del giudizio da parte del danneggiato (art.12), l’adozione di un Fondo di garanzia per i danneggiati da responsabilità sanitaria (art.13), l’applicazione di regole di specializzazione nei criteri di nomina dei periti in ambito giudiziario (art. 14).

La riforma apporta modifiche sensibili al regime della responsabilità medica, tanto in ambito penale quanto in quello civile e dovrebbe condurre ad una normalizzazione del contenzioso in ambito medico-sanitario. Risultato che evidentemente il pur recente aggiornamento della disciplina (decreto Balduzzi), risalente a non più di quattro anni fa, non è riuscito ad ottenere.

Appare pertanto opportuno citare nuovamente Tacito (Annales) e ricordare che più leggi si fanno, più vi è prova che la Repubblica non funziona: “corruptissima re publica plurimae leges”.

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